
Trasporto animali
A partire dal 15 settembre 2008, per un periodo sperimentale, è consentito il trasporto di animali domestici da parte dei passeggeri alle seguenti condizioni:
A: Cani di piccola taglia, in ragione di non più di un cane per veicolo, muniti di museruola e tenuti al guinzaglio di lunghezza fissa.
B: Altri animali domestici di piccola taglia, tenuti in braccio o in contenitori di dimensioni non superiori a quelle consentite per il bagaglio a mano.
- Gli animali trasportati devono essere costantemente sorvegliati dal passeggero senza ingombrare il passaggio durante le fasi di imbarco e sbarco dalle cabine e devono essere tenuti in modo da non arrecare fastidio o danno a persone e cose; i passeggeri che accompagnano gli animali sono ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati e quindi sono tenuti a risarcire gli eventuali danni provocati alla vettura, a cose o ad altri viaggiatori.
- Qualora un animale deteriori o insudici la stazione e/o la vettura il passeggero che lo accompagna è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia, rispondendo a titolo risarcitorio.
- I cani guida per ciechi, in accompagnamento a persona non vedente, ed i cani per disabili, in accompagnamento a persona diversamente abile, in ogni caso tenuti al guinzaglio e con museruola, hanno libero accesso all´impianto.
09 settembre 2008
